Buongiorno. L’anno scorso sono venute a mancare due mie zie, entrambe nubili. Io sono la maggiore di sei nipoti, alcuni dei quali si trovano attualmente
all’estero per lavoro. Venuta a mancare la prima zia in agosto, essendo io l’unica parente in città, venivo contattata dalla struttura di ricovero e richiesta di provvedere al seppellimento, visto che il periodo estivo non consentiva di attendere oltre. Ho pertanto contattato l’Agenzia funebre locale chiedendo di occuparsi dell’incombente. A distanza di due mesi è venuta a mancare anche la seconda zia e nuovamente la stessa Agenzia ha preso in carico la pratica.
Non essendo interessata ai beni ereditari, mi sono recata in Tribunale per rinunciare formalmente all’eredità. La stessa rinuncia è stata fatta anche dai miei figli. Nel frattempo, l’Agenzia funebre ha emesso le fatture intestandole a me, in quanto parente che aveva preso contatti diretti con loro. Peraltro, avevano già i miei dati personali per un precedente servizio. Nonostante fossero stati subito informati della mia rinuncia, oggi mi chiedono con modi bruschi di pagare, visto che le fatture sono a me intestate e che non intendono ricercare altri parenti. Minacciano di andare per vie legali. La mia domanda: visto che le fatture sono state intestate a me, sono tenuta comunque a pagare i servizi funebri nonostante la rinuncia all’eredità o posso rifiutarmi? Sono tenuta ad anticipare comunque quei costi e poi chiederne il rimborso ai cugini?
Cara lettrice, il tema che propone è di grande interesse e si presenta spesso nella quotidianità delle famiglie, soprattutto quanto i chiamati all’eredità non sono legittimari del defunto (come il coniuge e i figli) e quindi non direttamente interessati all’aspetto successorio. Per rispondere alla sua domanda, anzitutto occorre precisare che le spese funebri non sono debiti ereditari ma oneri, che sorgono comunque in conseguenza dell’apertura della successione. Pur distinti dai debiti ereditari, ossia dai debiti esistenti in capo al defunto al momento del decesso e che si trasferiscono quindi agli eredi con il patrimonio per successione legittima o testamentaria, anche i pesi ereditari gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a formare il passivo ereditario. Tuttavia, nel caso in cui il chiamato all’eredità decida di rinunciare, non sarà tenuto a sostenere/pagare né i debiti del defunto né gli oneri derivanti dall’apertura della successione, come appunto le spese funebri. Infatti, la rinuncia espressa all’eredità fa venire meno in capo al chiamato la qualità di erede e la quota spettante allo stesso accresce quella degli altri eredi, che dovranno farsi carico anche del passivo successorio. Naturalmente, perché sia valevole la rinuncia deve essere fatta nelle forme di legge. L’art. 519 del codice civile stabilisce infatti che “la rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione”.
Nel suo caso, dunque, avendo rinunciato espressamente all’eredità con dichiarazione resa davanti al cancelliere del Tribunale e conseguentemente perduto la qualità di erede, non sarà tenuta a pagare, neppure in parte, somme riconducibili a debiti o oneri ereditari. Né l’Agenzia funebre potrà pretendere il pagamento dei servizi pur avendo intestato a lei le fatture. Poiché tempestivamente notiziati della rinuncia, dovranno rivolgere la loro richiesta nei confronti degli altri nipoti, o degli altri parenti in vita, che abbiano conservato la qualità di eredi e solo essi, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, dovranno pagare le fatture per i servizi. Se